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Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: Cosa Cambia per la Formazione

13 Marzo 2026

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un’importante evoluzione normativa che ridefinisce i criteri per la formazione obbligatoria dei lavoratori e delle figure della sicurezza. Questo accordo, che sostituisce e accorpa i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, costituisce un vero e proprio “testo unico” della formazione sulla sicurezza. Se ti occupi di sicurezza sul lavoro o sei un lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro o RSPP, è fondamentale conoscere le novità di questo accordo per garantire la conformità normativa e migliorare la cultura della sicurezza nella tua azienda.

Nuovo Accordo Stato Regioni: le novità per la sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta un passaggio fondamentale per tutti i professionisti e le aziende che operano nel settore. Questo documento unifica e sostituisce i precedenti accordi, creando un quadro normativo più coerente e completo per la formazione sulla sicurezza.

L’accordo, frutto di un lungo lavoro di revisione e aggiornamento, introduce importanti novità che riguardano diversi aspetti della formazione:

  • Definizione più precisa dei soggetti formatori autorizzati a erogare i corsi
  • Nuove modalità di erogazione e verifica della formazione
  • Aggiornamento dei percorsi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti
  • Introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro
  • Definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati
  • Ampliamento delle attrezzature che richiedono specifica abilitazione

Questo nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e, di conseguenza, ridurre gli incidenti e le malattie professionali. Ti aiuteremo a comprendere tutte le novità introdotte e come queste influenzeranno la gestione della formazione nella tua azienda.

I soggetti formatori secondo il nuovo Accordo Stato Regioni

Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce una classificazione più precisa dei soggetti autorizzati a erogare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, suddividendoli in tre categorie principali:

Soggetti formatori “istituzionali”: comprendono enti come le Regioni, le Province autonome, le università, l’INAIL, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e altri organismi paritetici. Questi soggetti possono erogare tutti i tipi di formazione previsti dall’Accordo senza necessità di ulteriori requisiti.

Soggetti formatori “accreditati”: sono enti di formazione accreditati dalle Regioni che, per poter erogare corsi specialistici, devono dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Questa esperienza non è richiesta limitatamente ai corsi per lavoratori, preposti e dirigenti.

Altri soggetti formatori: in questa categoria rientrano i datori di lavoro, che possono organizzare direttamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore. Anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono svolgere attività formative, purché siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Un’importante precisazione riguarda gli organismi paritetici e le associazioni sindacali, che possono effettuare le attività formative direttamente o tramite strutture formative di loro “diretta emanazione”. Il nuovo Accordo chiarisce che per “diretta emanazione” si intende una struttura di proprietà esclusiva o partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale, eliminando così interpretazioni ambigue che in passato hanno creato confusione nel settore.

Modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione

Il nuovo Accordo Stato Regioni stabilisce regole più precise per l’erogazione e l’organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza, introducendo standard che migliorano la qualità dell’offerta formativa.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, l’Accordo prevede quattro possibilità:

1. In presenza: la tradizionale formazione in aula, con interazione diretta tra docente e partecipanti

2. Videoconferenza sincrona: formazione a distanza in tempo reale, con precise indicazioni sui requisiti tecnologici e sulle modalità di verifica della partecipazione

3. E-learning: formazione asincrona con specifici requisiti di tracciabilità e interattività

4. Blended: una combinazione delle precedenti modalità

Per ogni corso, il soggetto formatore deve predisporre un progetto formativo dettagliato che includa informazioni come gli obiettivi, i contenuti, la metodologia didattica, i materiali utilizzati e le modalità di verifica dell’apprendimento.

Il numero massimo di partecipanti varia in base alla tipologia di corso: 35 per i corsi teorici e 24 per quelli con addestramento pratico. Per i corsi destinati agli addetti alle attività in spazi confinati, il limite scende a 15 partecipanti.

Un’importante novità riguarda la frequenza minima richiesta: ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore previste per poter essere ammesso alla verifica finale di apprendimento. Questa regola standardizza un aspetto che in passato era gestito in modo disomogeneo.

Al termine del corso, il soggetto formatore deve rilasciare un attestato con validità nazionale e conservare un “fascicolo del corso” per almeno 10 anni, contenente tutta la documentazione relativa all’attività formativa svolta.

Formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti: cosa cambia

Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce modifiche significative nei percorsi formativi per le figure chiave della sicurezza aziendale, mantenendo alcuni elementi consolidati ma rivedendo durate e modalità di aggiornamento.

Per quanto riguarda i lavoratori, la struttura formativa rimane sostanzialmente invariata: 4 ore di formazione generale e formazione specifica differenziata in base alla classe di rischio (4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto). La novità più rilevante è l’introduzione dell’obbligo di verifica dell’apprendimento, che deve avvenire tramite test o colloquio. L’aggiornamento resta quinquennale con durata minima di 6 ore.

Per i preposti, il cambiamento è più sostanziale: la durata del corso passa da 8 a 12 ore, evidenziando l’importanza crescente di questa figura nella gestione della sicurezza. I contenuti sono organizzati in quattro moduli (giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e controllo dell’attività dei lavoratori, comunicazione e informazione). L’aggiornamento diventa biennale anziché quinquennale, con una durata minima di 6 ore.

Per i dirigenti, si assiste invece a una riduzione della durata formativa da 16 a 12 ore. Tuttavia, per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico sugli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08. L’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore.

Un elemento comune a tutti i percorsi formativi è l’introduzione di verifiche di apprendimento più strutturate, con test finali composti da almeno 30 domande (10 per i corsi di aggiornamento) e una soglia di superamento fissata al 70% di risposte corrette, contribuendo a standardizzare la qualità della formazione erogata.

La formazione del datore di lavoro e del DL-SPP nel nuovo Accordo

Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni è l’obbligo formativo per i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il corso base per datori di lavoro ha una durata di 16 ore e si articola in due moduli: uno di carattere giuridico-normativo e l’altro dedicato all’organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. Questa formazione, che può essere svolta anche in modalità e-learning, rappresenta un passo importante verso la creazione di una cultura della sicurezza che parte dai vertici aziendali.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore, necessario per adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08. Questo modulo è identico a quello previsto per i dirigenti, creando così una coerenza formativa per le figure apicali che operano in contesti di cantiere.

Quando il datore di lavoro decide di assumere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DL-SPP), dopo aver completato la formazione base per datori di lavoro, deve frequentare un corso integrativo di 32 ore. Questa formazione, che non può essere erogata in modalità e-learning, include un’esercitazione pratica sulla predisposizione del documento di valutazione dei rischi relativo al settore di appartenenza dell’azienda.

Per entrambe le figure è previsto un aggiornamento quinquennale: 6 ore per i datori di lavoro e 8 ore per i DL-SPP. Questi aggiornamenti possono essere svolti anche in modalità e-learning, facilitando così l’adempimento dell’obbligo formativo.

Novità sulla formazione per gli spazi confinati e le attrezzature di lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce importanti innovazioni per quanto riguarda la formazione in due ambiti particolarmente critici per la sicurezza: gli spazi confinati e le attrezzature di lavoro.

Per gli addetti alle attività in spazi confinati, l’Accordo definisce finalmente i criteri formativi previsti dal DPR 177/2011, colmando una lacuna normativa che durava da tempo. Il corso ha una durata minima di 12 ore, suddivise in un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Quest’ultima include esercitazioni su:

  • Uso dei dispositivi di protezione individuale
  • Procedure di emergenza e di primo soccorso
  • Tecniche di posizionamento, calata e recupero
  • Utilizzo delle attrezzature di monitoraggio dell’aria

La formazione per gli spazi confinati deve essere svolta esclusivamente in presenza, con un aggiornamento quinquennale di 4 ore. I docenti devono possedere, oltre alla qualifica di formatori sulla sicurezza, un’esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore degli spazi confinati.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, l’Accordo mantiene sostanzialmente invariati i requisiti formativi previsti per le attrezzature già regolamentate, ma amplia l’elenco includendo nuove tipologie che richiedono specifica abilitazione. Tra queste troviamo i carroponte, i carrelli industriali semoventi a braccio telescopico girevole e i generatori di vapore.

Un aspetto importante riguarda la precisazione che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce gli obblighi formativi previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve quindi fornire ulteriori informazioni, formazione e addestramento specifici per l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura nel contesto aziendale, considerando le procedure operative interne e i rischi specifici dell’ambiente di lavoro.

Preparati alle nuove disposizioni sulla formazione in sicurezza

Il nuovo Accordo Stato Regioni rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama della formazione sulla sicurezza sul lavoro. Le novità introdotte mirano a migliorare la qualità dell’offerta formativa, standardizzare le procedure di verifica dell’apprendimento e adeguare i percorsi formativi alle esigenze attuali del mondo del lavoro.

Per le aziende e i professionisti del settore, adeguarsi a queste nuove disposizioni non rappresenta solo un obbligo normativo, ma un’opportunità per rafforzare la cultura della sicurezza e ridurre il rischio di incidenti e malattie professionali.

iForm è al tuo fianco in questo percorso di adeguamento, offrendo corsi di formazione conformi al nuovo Accordo Stato Regioni e consulenza specializzata per interpretare correttamente le nuove disposizioni. Non aspettare l’ultimo momento: consulta il nostro catalogo corsi e scopri come possiamo aiutarti a garantire la conformità normativa della tua azienda, valorizzando al contempo il tuo capitale umano attraverso una formazione di qualità.

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